Art. 59.
(Atti di disposizione del patrimonio).

      1. Dopo l'articolo 2059-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 58 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2059-quinquies. - (Atti di disposizione del patrimonio). - In assenza dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater, gli atti di disposizione del patrimonio effettuati in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034.
      Salvo prova contraria, gli atti di disposizione del patrimonio in eccesso rispetto alle previsioni di cui al primo comma si presumono costituire donazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 782 del presente codice e dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
      Salvo che non sia diversamente pattuito, la proprietà dei beni mobili destinati all'uso comune dei conviventi e acquistati in seguito alla costituzione della convivenza si presume essere comune.
      Alla cessazione della convivenza, in caso di mancato accordo sulla divisione

 

Pag. 33

dei beni di proprietà comune, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 455-decies».